Statuto RCI

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1- l’Associazione Rottweiler Club Italiano fondata a Pavia il 04/11/1979,ha sede in Pavia C.so Strada Nuova n°86.

L’Associazione Rottweiler Club Italiano è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati,sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.

L’Associazione Rottweiler Club Italiano ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Rottweiler, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’Enci e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione Rottweiler Club Italiano fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

L’Associazione Rottweiler Club Italiano riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché dal regolamento di Attuazione del medesimo.

L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:

– di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazione e di chiarimenti avanzate dall’ENCI;

– di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, e variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’ENCI.

ART.2- Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’associazione:

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento del ROTTWEILER ed assiste, nei limiti delle possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolta al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) è associata all’ente nazionale della cinofilia (E.N.C.I.) del quale osserva le norme e le direttive,assolvendo scrupolosamente agli incarichi che gli saranno da esso delegati;

c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con le società cinofile da queste riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anchessì interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’E.N.C.I. nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

ART.3- L’associazione ROTTWEILER CLUB ITALIANO è apartitica e non ha fine di lucro. All’associazione è vietato pertanto distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché i fondi di riserva e capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4- L’associazione ROTTWEILER CLUB ITALIANO ha durata illimitata.
Titolo II

Soci

ART.5- Possono essere soci del ROTTWEILER CLUB ITALIANO tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza Rottweiler la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto sia stata accettata dal Consiglio.

ART.6- I Soci si dividono in soci ordinari e in soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono parificati; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all’ attività del sodalizio. Il Consiglio può nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

ART.7 – Per far parte in qualità di socio della associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego di ammissione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente della Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente da Consiglio Direttivo neoeletto.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto speciale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

ART.8- L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con la propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’associazione dei soci.

ART.9- L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

ART.10- La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 9

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno

c) per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ART.11- L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promesse.
Titolo III

Organi sociali

ART.12- Sono organi dell’associazione:

a) L’assemblea dei soci

b) Il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’ENCI

c) Il presidente

d) Il comitato probiviri

e) Il collegio sindacale o dei revisori dei conti

f) Il comitato tecnico

ART.13- L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe , Non è ammesso il voto per posta.

Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

ART.14- L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione all’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART.15- L’assemblea generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di marzo per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per la successiva stagione.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quanto ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinario sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

ART.16- L’assemblea ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale della società;

b) sulle elezioni delle cariche sociali;

c) sulle modifiche dello statuto- qualsiasi modifica al presente statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenere la necessaria approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

d) sui rendiconti finanziari;

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste dall’articolo;

f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all’assemblea eleggere i consiglieri, i provibiri e i sindaci effettivi e supplenti.

ART.17- Il consiglio è composto da 6 consiglieri eletti dall’assemblea generale fra i soci e dura in carica tre anni solari. Un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI, Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

I membri del consiglio possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’assemblea nella prima riunione.

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più di metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi di tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.

ART.18- Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generali dei soci, fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti tecnici e finanziari: decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.

ART.19-Il consiglio provvede altresì, alla nomina del presidente e di un vice presidente della società, di un segretario ed eventualmente di un cassiere. Il presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro.

ART.20- Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno 10 giorni prima di ciascuna riunione. Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure in sua assenza, dal vice presidente o, qualora questi mancasse, dal consigliere che appartenga alla associazione dal maggior numero di anni. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

ART.21- Il presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea , provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizioni statutarie e dalla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio: le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.Può essere nominato dal consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio ma senza diritto.

ART.22- Il comitato tecnico composto da 5 membri ed è così costituito:

a) dal presidente della società che è anche presidente del comitato;

b) dal consigliere già designato dall’ENCI;

c) da tre membri nominati dal consiglio della società.

Essi durano in carica tre anni e possono venire riconfermati; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più membri del comitato tecnico spetta al presidente della società richiederne la sostituzione dell’organo competente.

In caso di dimissioni del consiglio o di nomina di un commissario straordinario anche il comitato tecnico si intende decaduto. La sua ricomposizione verrà disposta successivamente dopo la elezione del nuovo consiglio e secondo le norme del presente statuto.

ART.23- Il comitato tecnico ha il compito di indirizzare il consiglio e i suoi soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici della società. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza Rottweiler in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione e all’impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione di aspiranti giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, ecc. rientrano nella competenza del comitato tecnico, il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al consiglio di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal comitato tecnico e, in quanto possibile, di attuarle, rendendosi anche interprete delle medesime presso l’ENCI ed i suoi organi competenti.

ART.24- per la convocazione del comitato tecnico e per il suo funzionamento valgono le norme già indicate per la convocazione del consiglio.
Titolo IV

Patrimonio ed amministrazione

ART.25- Il patrimonio della società è costituito da:

a) beni mobili ed immobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo;

Le entrate della società sono costituite da:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

ART.26- L’esercizio finanziario va dal 1’ gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci, con l’approvazione del bilancio, non sia assunta gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI.

ART.27- La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da 3 sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. L’assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali devono essere invitati.

ART.28- Tutte le quote sociali sono intrasmissibili e non creano diritti di partecipazione o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferenti a causa di morte. I suddetti versamenti non sono mai rivalutabili per nessun motivo.

ART.29- Ogni socio, anche se riveste cariche in seno alla società,è tenuto ad osservare le norme del Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento d’Attuazione, tutti i regolamenti ENCI, le disposizioni dell’assemblea e del consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.. Il socio che trasgredisce tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla società è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Rottweiler Club Italiano nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri

Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Rottweiler Club Italiano sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI,

Il collegio dei Probiviri è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall’assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere.

Uno dei membri effettivi sarà, se possibile, un componente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza dei 3 membri del collegio dei provibiri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al consiglio, che le inoltra al collegio dei provibiri,il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni dopo aver sentito il presidente della società. In caso di mancanze gravi, il consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i provibiri,ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai provibiri che è inappellabile.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei provibiri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione,sino ad un massimo di 3 anni.

In casi di particolare gravità che comportano l’espulsione di un socio, il collegio dei provibiri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

L’Associazione Rottweiler Club Italiano ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di prima e seconda istanza dell’ENCI.

ART.30- Il consiglio direttivo può avvallare, su motivata e valida richiesta dei soci, la creazione di sezioni periferiche o regionali allorché ritenga che ciò sia utile agli scopi della società ed alla valorizzazione della razza. Ad ognuna di esse verrà preposto un responsabile eletto, a norma di statuto, dagli aderenti alla sezione stessa. Le norme di funzionamento ed i limiti di competenza di ciascuna sezione periferica o regionale e dei rispettivi soci responsabili saranno precisati nella deliberazione consigliare che ne stabilisce la creazione. Ogni gruppo periferico potrà avere un proprio statuto, che dovrà essere tuttavia preventivamente approvato dal consiglio direttivo.

La direzione invierà alla segreteria di ogni gruppo periferico una parte delle singole quote associative riscosse dagli aderenti: l’ammontare di detto importo sarà stabilito di anno in anno dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha sempre la facoltà di sciogliere le sezioni o di revocare l’incarico ai rispettivi responsabili ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi organici o disciplinari e può nominare un commissario straordinario per la loro provvisoria gestione.

ART.31- L’organo ufficiale di stampa del Rottweiler Club Italiano è la stessa pubblicazione che già funge da organo ufficiale dell’ENCI. Su tale pubblicazione e su qualunque altra edita dall’ENCI, la società potrà dar corso alla stampa di un proprio notiziario periodico che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori del Rottweiler e di interesse particolare per i soci( Nell’A.G. dei soci del 22 /01/1984 è stato aggiunto quanto segue :

“… si autorizza la società a pubblicare in proprio notiziario in linea autonoma dalla pubblicazione ENCI”).
Titolo v

ART.32- In caso di scioglimento dell’ASSOCIAZIONE ROTTWEILER CLUB ITALIANO il patrimonio, dedotte la passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affine e senza scopi di lucro, o a fini di pubblica utilità. In tale ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI

Varie

ART.33- Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

ART.34- Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con l’effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’assemblea generale se non dal consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per valutazione da una assemblea generale in cui siano presenti o rappresentanti con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto.

ART.35- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti di Legge e ai principi generali del diritto.